sul diritto del lavoro nella cosidDetta “seconda repubblica”
Per analizzare il tema del diritto del lavoro nel nostro paese, bisogna analizzare bene la situazione italiana. Ciò che distingue l’Italia dai principali paesi imperialisti sta nel fatto che l’Italia è un Paese imperialista “debole” e “marginale”.
Nei principali paesi europei e in Giappone a differenza che in Italia, l’accumulazione del capitale industriale è stato il motore centrale dello sviluppo economico e del relativo superamento dei rapporti feudali e semifeudali nelle campagne. Il ruolo dello Stato, in tutta, una prima decisiva fase di questo processo, è costituito nell’operare per garantire la cornice giuridico-costituzionale dei rapporti capitalistici.
L’Italia ha seguito invece un percorso diverso e pur diventando un paese capitalista ha dovuto fare i conti con le modalità tipiche dei paesi a capitalismo a dipendente e a capitalismo burocratico.
Solo per il rotto della cuffia l’Italia è riuscita a entrare nei primi anni del XX secolo nell’ambito delle potenze imperialiste.
L’Italia è entrata nell’ambito delle potenze imperialiste come l’ultima ruota del carro, non come un paese subordinato ma come paese imperialista marginale fortemente condizionato dalle potenze imperialiste più forti, prima la Francia all’epoca dell’unità d’Italia, poi la Germania e dopo la Seconda guerra mondiale gli USA.
Si può sostenere che l’arretratezza italiana è strettamente dipendente dalle rendite, che sono nate dalla trasformazione delle vecchie rendite agrarie semifeudali, peraltro, persino dominanti in vaste aree del paese fino agli anni Cinquanta.
Queste rendite si sono trasformate in rendite urbane e rendite speculative, con la conseguenza di fondo che parte dei capitali e quindi degli istituti finanziari monopolistici italiani non ha mai assunto un effettivo carattere industriale. In seguito tutto ciò si è evoluto con l’ascesa dell’imperialismo, ci sono le rendite derivanti dagli impieghi di spesa pubblica per i foraggiamento e per il sostentamento della macchina statale burocratico-militare (società politica), della società civile che non è solo deputata all’esercizio dell’egemonia sul proletariato e sulle masse popolari in funzione degli interessi di fondo della borghesia ma è anche tenuta a garantire un certo equilibrio tra i vari settori reazionari della piccola e media borghesia, e al finanziamento dell’industria e degli altri settori imprenditoriali.
Dalla metà degli anni Settanta in tutto il mondo è coinvolto nella crisi generale per sovrapproduzione di capitale.
È una crisi che coinvolge tutti i settori produttivi, il capitale accumulato è tanto che se i capitalisti lo impiegassero tutto nelle loro aziende che producono merci (beni e servizi), estrarrebbero una massa di plusvalore (quindi di profitto) inferiore a quella che estraggono impiegandone solo una parte. Quindi la crisi attuale ha la sua fonte nelle attività produttive (l’economia reale), cioè nella struttura della società (in questo senso è una “crisi strutturale”). Siccome il capitale esiste sotto forma di denaro, condizioni delle produzione (tecnologie, materie prime, reti di comunicazione e scambio, ecc.), mezzi di produzione, merci e forza lavoro; sovraproduzione assoluta di capitale significa che tutte che queste forme di capitale esistono in quantità superiore a quella che la borghesia può impiegare con profitto nella produzione di merci, quindi restano inutilizzate, cioè vi è sovraproduzione di ognuna di esse.
È una crisi generale: comprende la crisi economica per sovraproduzione assoluta di capitale, che è l’aspetto dirigente, la crisi politica (degli istituti, degli ordinamenti e delle relazioni politiche interne e internazionali) e la crisi culturale (intellettuale, morale) che sono gli aspetti derivati, dialetticamente legati all’aspetto dirigente; la crisi ambientale (inquinamento devastazione del territorio, riscaldamento climatico, ecc.), generata anch’essa dal capitalismo, si è aggiunta alla crisi generale e ne è diventata una componente e un’aggravante. Quindi la crisi attuale riguarda tutto il sistema di relazioni sociali e il sistema delle relazioni internazionali (in questo senso è una “crisi sistemica”).
In Italia tra il 1947 e il 1992 il Vaticano è stato un elemento determinate (attraverso la Democrazia Cristiana) nella vita politica italiana. Il regime DC traduceva le caratteristiche generali, comuni a tutti i regimi di controrivoluzione preventiva, nelle forme particolari dettate dalla composizione di classe, dalla storia e dai tratti del personale politico del nostro paese: clientelismo, assistenzialismo, conservazione delle condizioni di riproduzione di un certo tipo di piccola borghesia rurale e urbana e di imprese capitalistiche individuali, mitigazione degli effetti più traumatici del capitalismo tramite il settore pubblico dell’economia, la spesa pubblica e la beneficenza.
Nel periodo che va dal secondo dopoguerra fino agli anni Ottanta ci fu indubbiamente per i lavoratori un avanzamento dei salari e dei rapporti di lavoro, delle abitazioni, dell’assistenza sanitaria , della previdenza sociale e delle pensioni, dell’assistenza e dei servizi sociali, dell’istruzione scolastica.
La base materiale che ha reso possibile queste conquiste sono stati i tre decenni (1945-1975) di sviluppo dell’economia capitalistica. Beninteso, la classe dominante la Borghesia Imperialista, non ha regalato ai lavoratori né i miglioramenti economici, né il diritto di sciopero, il diritto di associazione, le otto ore di lavoro, ecc. I proletari li hanno dovuto strappare, cioè conquistare con la lotta, con il sacrificio. Per questo è corretto parlare di conquiste. I proletari conquistarono nuove e migliori condizioni di vita dovendo far fronte, nel secondo dopoguerra, alla persecuzione e all’esilio delle avanguardie partigiane (pensiamo ai partigiani che sono dovuti scappare in Cecoslovacchia), al boicottaggio e all’isolamento della CGIL, ai morti nelle manifestazioni (Portella delle Ginestra, Reggio Emilia, Avola).
Come si diceva prima, a partire dalla metà degli anni Settanta iniziò la crisi generale del modo di produzione capitalistico, ciò comportò che la combinazione dello sfruttamento con la beneficenza e il rispetto più o meno approssimativo delle conquiste e dei diritti strappati dai lavoratori diventano incompatibili con le misure necessarie per far fronte alla crisi assieme ai gruppi imperialisti degli altri paesi. Perciò è in questo periodo che cominciano per far fronte alla crisi le seguente misure: privatizzazioni, esternalizzazioni, globalizzazione. Incomincia la crisi della finanziarizzazione, la speculazione finanziaria, la globalizzazione. Incomincia così la crisi del regime DC e la fase della sua putrefazione (di disfacimento, i tentativi di adattamento, correzione e aggiustamento delle vecchie istituzioni).
Le tappe principali sono state:
1) I governi di solidarietà nazionale (periodo che va dalla metà degli anni Settanta fino alla al 1979). Avevano il compito di combattere le Organizzazioni Comuniste Combattenti, impedire che formassero una forza politica radicata nella classe che avesse potuto costituire un’alternativa reale alla classe dominante. Inoltre i governi di solidarietà nazionale avevano il compito di imporre alle masse i sacrifici. Riuscirono nel primo intento, mentre raggiunsero il secondo solo parzialmente. Con l’assemblea CGIL-CISL-UIL dell’Eur del 1978, questi sindacati compirono la scelta di presentarsi come soggetto di una “razionalità economica che vuole farsi carico dei problemi del “sistema paese”. Gli obiettivi sindacali diventano l’aumento della competitività e della produttività come soluzione della crisi economica in atto, e la lotta all’inflazione per contenere la quale si propone una politica regolatrice dei redditi (quindi del salario). La strategia del controllo degli investimenti, del recupero di efficienza e competitività, assieme a quella della moderazione salariale, divenne esplicita nel dibattito contrattuale. Si assume così l’obiettivo del contenimento della pressione salariale (nel segno della responsabilità) e della critica delle forme salariali legate agli aumenti ed alle indicizzazioni che ridurrebbero lo spazio di una corretta contrattazione e svuoterebbero la nuova linea sindacale che punta ad affermare un sindacato “soggetto politico” e “responsabile” capace cioè di interloquire e di farsi carico dei problemi dell’economia nazionale. L’assemblea nazionale dell’EUR può essere indicata come il punto di riferimento di quella svolta sindacale che contribuirà, assieme ad altri fattori oggettivi, alla liquidazione del sistema contrattuale rivendicativo. A fronte di questo attacco alle loro condizioni di vita e di lavoro i lavoratori reagiscono e con i loro delegati e i Consigli di Fabbrica, quelli che almeno che non seguono gli ordini del P.C.I. che crede nel “compromesso storico”, nella possibilità che – pagando lo scotto dei sacrifici – si possa entrare nel governo. E così che 350 Consigli di Fabbrica, in maggioranza milanesi, danno una prima risposta pubblica ai cedimenti confederali con l’Assemblea del Lirico che viene convocata il 6 aprile 1977, all’indomani dell’approvazione degli accordi sul costo del lavoro del 26 gennaio. Tali accordi prevedevano l’eliminazione dal calcolo per l’indennità di liquidazione la contingenza che sarebbe maturata a partire dal febbraio 1977. La soppressione di cinque festività con conseguente aumento delle giornate lavorative, il blocco della scala mobile e l’abolizione delle scale mobili anomale con la pesante decurtazione dei due istituti, la disponibilità all’uso “flessibile” della forza lavoro. Al Lirico parteciparono 2.567 delegati dei quali circa il 35% è iscritto alla CGIL, nonostante la campagna diffamatoria nei loro confronti condotta dal PCI e dalla CGIL. All’interno dell’assemblea del Lirico si scontrarono le posizioni portate avanti dalla sinistra sindacale (FIM CISL di Milano in prevalenza), che pur criticando la linea sindacale confederale non intendeva mettere in discussione la direzione politica, e le posizioni portate avanti da un’opposizione di classe. Emblematico il ruolo che ebbe il Coordinamento della Zona Romana che forte dell’esperienza di opposizione organizzata portò al Lirico tutta una serie di questioni sul modo di concepire il rapporto fra lotta e democrazia, la necessità di darsi strutture stabili all’opposizione, la proposta di iniziative concrete di lotta[i]. L’esperienza del Coordinamento della Zona Romana era strettamente collegata con altre esperienze di costruzione dell’opposizione di classe (dall’assemblea dei delegati di Padova, al Coordinamento Operaio di Firenze, dall’Attivo Operaio di Palermo, all’Opposizione di classe di Napoli, Bari, Salerno, ecc.). La resistenza operaia nonostante le difficoltà dovute alla mancanza di punti riferimento organizzativi e politici tende a crescere, gli operai si accorgono che la rinuncia a difendere i loro interessi non solo non è servita ai disoccupati ma che gli ulteriori investimenti produttivi hanno ridotto il numero degli occupati, piccoli gruppi di operai cominciano a mettere in discussione il sistema nel suo complesso, ponendo il problema del potere politico anche all’interno delle assemblee di fabbrica e riscuotendo sempre più consenso, perciò i padroni, il governo i sindacati e i partiti decidono di stroncarli, usando come pretesto la lotta al terrorismo. Le azioni delle varie Organizzazioni Comuniste Combattenti hanno come risposta l‘organizzazione di scioperi a difesa dello stato borghese, criminalizzando come potenziali terroristi tutti coloro che non partecipano a questi scioperi o che criticano il sindacato per la sua politica filopadronale: così, fra il 1976 e il 1983 si instaura un clima di caccia alle streghe. Particolarmente attivo in questa campagna si dimostra il PCI che invita continuamente alla delazione ed alla repressione contro gli ipotetici fiancheggiatori del “terrorismo”. Quegli operai che nelle fabbriche continuano a lottare per i loro interessi contro i padroni e il governo riconoscendoli come i veri nemici principali, vengono estromessi dal sindacato, licenziati, repressi, intimiditi con continue perquisizioni domiciliari e, dove questo non basta, incarcerati. Questa resistenza operaia e le contraddizione interne al sistema politico provocò nel PCI la rottura tra la corrente migliorista (Napolitano, Lama, ecc.) e il grosso del partito in cui i revisionisti moderni (Berlinguer, Ingrao, ecc.) che coltivavano ancora l’illusione della “via democratica al socialismo”, dell’eurocomunismo, ecc.;
2) I governi del CAF (Craxi, Andreotti, Forlani, 1982-1992). Il CAF divenne la rappresentanza politica nazionale della Mafia e delle altre organizzazioni criminali (Berlusconi era uno dei tramiti di questa operazione). Nel frattempo le varie organizzazioni criminali penetrarono profondamente nel mondo finanziario e industriale di tutto il paese. La combinazione tra Vaticano e organizzazioni criminali viene consacrata con l’avvento di Craxi alla testa del governo (1983) e con il rinnovo del Concordato (1984). Sono gli anni in cui Craxi alla testa del governo lancia l’attacco alla scala mobile che porterà all’accordo del 14 febbraio 1984. Nella sostanza con il Decreto-legge del 14 febbraio 1984 e la successiva legge del 12 giugno 1984 n 219 si stabilisce che i punti di contingenza non possono essere di 2 alla scadenza del 1° febbraio e non più di 2 a quella del 1° maggio. Si tratta del primo e vero intervento legislativo di predeterminazione salariale. Nelle fabbriche dove da sempre si è stati contrari a mettere in discussione la scala mobile, partirono iniziative per impedire che nei salotti di Roma si consumi un altro accordo sul costo del lavoro dopo quello mal digerito del 1983. Il 27 gennaio 1984 il Consiglio di Fabbrica della O. M. di Brescia (fabbrica che a partire dagli anni Cinquanta si cominciò a costruire l’unità di azione FIM-FIOM) invita una decina di CdF (Consigli dei Fabbrica) di altre importanti fabbriche bresciane per fare un esame comune di quanto sta avvenendo a Roma. I CdF si trovano in sintonia quando esprimono preoccupazione per le divisioni fra le Confederazioni e per il pericolo che si vada ad intaccare la scala mobile. E si riconvocano il 1° febbraio. L’esempio dei bresciani viene seguito da altri CdF di Milano e Lombardia, dell’Emilia, del Veneto, di Roma e di Napoli. Mentre De Michelis (Ministro del lavoro PSI) spinge perché si arrivi alla stretta della trattativa, la CGIL prende tempo affermando che si è nella fase del negoziato ad oltranza. CISL e UIL sono invece per andare a stringere. Il 6 febbraio dovrebbe riunirsi il Direttivo della Federazione CGIL-CISL-UIL, ma la CGIL ne chiede il rinvio perché non è in grado di presentarsi con una linea unitaria tra la corrente del PCI e quella del PSI che sono ormai su due posizioni inconciliabili. Ma il rinvio non basta a recuperare il dissenso. L’8 febbraio si riunisce il Direttivo della Federazione CGIL-CISL-UIL e dopo tentativi inutili di composizione dei dissensi, viene sciolto perché non si riesce a trovare l’accordo. Il giorno dopo, il 9 febbraio, a Milano 30.000 lavoratori sono in Piazza Duomo accogliendo l’appello dei CdF autoconvocati. A Roma la trattativa viene presa in mano da Craxi che presenta a Sindacati e Confindustriale una bozza d’accordo dove in bianco sono lasciati i punti di contingenza da congelare. Su quella bozza in casa CGIL si arriva a contarsi; nel Direttivo del 13 febbraio si vota con due documenti: quello della corrente del PCI e quello della corrente del PSI. Il primo (contrario all’accordo) prende 76 voti, il secondo 43. I sindacalisti di DP votano con quelli del PCI, la terza componente (Lettieri) si astiene. CISL e UIL danno il loro assenso al documento. I Consigli di Fabbrica avevano preso iniziative di lotta nel corso del negoziato, si erano riconvocati e collegati a livello nazionale per respingere i decreti del Governo, ed ora rilanciano la loro iniziativa. Dopo coordinamenti tenuti il 2 marzo a Bologna e il 4 marzo a Brescia, si arriva ad una grande assemblea al Palalido di Milano il 6 marzo 1984. Fra gli animatori delle autoconvocate non ci sono solo militanti del PCI ma anche cislini (in particolare quelli della FIM di Milano e di altre zone industriali della Lombardia come Brescia, Torino ecc.), ma soprattutto sono lavoratori che si sono sempre opposti alla manomissione della scala mobile e alla logica del patto sociale. Come conseguenza della spaccatura della Federazione CGIL-CISL-UIL ci fu la decisione da parte dei capi sindacali di sciogliere gli organismi sindacali unitari, prima fra tutti la FLM (Federazione Lavoratori Metalmeccanici). Cresce sempre di più, a partire da questo momento, un atteggiamento competitivo fra le varie organizzazioni sindacali, che tuttavia su un punto rimangono concordi: la necessità per i padroni di fare profitti, a cui qualunque costo la rivendicazione operaia deve essere subordinata; nasce la teoria della compatibilità. Alla fine del 1984 i disoccupati ufficiali sono 2 milioni e mezzo. I cassintegrati hanno un raggiunto il numero di 438.000, mentre le ore di sciopero (31 milioni) per la prima volta sono scese, avvicinandosi al minimo storico del 1952 (28 milioni di ore). Intanto un milione di lavoratori immigrati che lavorano in condizioni disagiate, sottopagati, costretti a subire continui ricatti sotto la minaccia del rimpatrio, cominciano – sia pur timidamente – a comparire sulla scena della lotta di classe. A cavallo tra gli Ottanta e Novanta la combinazione degli avvenimenti nazionali e internazionali (come la “caduta del Muro di Berlino” ovvero il crollo del revisionismo moderno) diventa tale che il CAF viene travolto per via extraelettorale ed extraparlamentare con quella che si potrebbe benissimo definire “Operazioni Mani Pulite”;
3) I governi della transizione e “tecnici”(1992-1994). Alla fase di instabilità politica succeduta alla caduta del CAF, i governi espressione del regime DC (quando si parla di regime DC non bisogna vedere una realtà monolitica ma conflittuale in cui facevano parte diversi partiti – tra i quali il PSI – in cui la DC aveva un ruolo centrale, ruolo che negli ultimi anni di tale regime veniva contestata la sua centralità) erano extraelettorali (Amato 1992/93 e Ciampi 1993/94) che hanno aperto la stagione dell’eliminazione delle conquiste delle masse popolari con le manovre lacrime e sangue (attacco alle pensioni, aumenti dei ticket e delle tariffe, privatizzazioni, prelievi forzosi e abolizione della scala mobile) e completo assorbimento di CGIL-CISL-UIL alle politiche padronali (concertazione).
4) L’era Berlusconi (1994-2011). Nelle intenzioni dei suoi promotori (una parte autorevole della Borghesia Imperialista italiana, tra cui Agnelli, De Benedetti, Mediobanca e dei suoi intellettuali organici come Eugenio Scalfari, convinta che in “Italia per fare una politica di destra, occorre un governo di sinistra), “Tangentopoli” avrebbe dovuto sfociare in un nuovo assetto politico incentrato sull’ex PCI, che nel frattempo Occhetto aveva liquidato anche formalmente e trasformato in Partito Democratico della Sinistra (PDS). A questo progetto si opposero le organizzazioni criminali con le stragi dei primi anni Novanta, alla fine le varie forze politiche raggiunsero un compromesso. L’accordo consisteva nella discesa in campo di Berlusconi (e delle forze che lo sostenevano) e della sua investitura a capo del governo.
Berlusconi governò per quasi venti anni in alternanza con il governi Prodi, D’Alema e Amato, che hanno avuto il ruolo sussidiario nell’attuazione del “programma comune” della Borghesia Imperialista (eliminazione di ciò che resta delle conquiste delle masse popolari, lotta accanita per conquistare un ruolo di primo piano negli affari mondiali, nella spartizione dei profitti estorti ai lavoratori e ai popoli oppressi, nella repressione del movimento di resistenza popolare all’attacco delle proprie condizioni di vita e di lavoro) ogni volta che Berlusconi & C. ne aveva bisogno.
La tesi che dopo il 1992 sia stata instaurata una “seconda repubblica”, cioè un nuovo regime è sbagliata e porta fuori strada. Significa dare per conclusa la crisi politica che avendo origine dalla crisi economica ed essendo una componente della crisi generale del capitalismo, al contrario è destinata ad aggravarsi e a passare attraverso lo scontro tra mobilitazione reazionaria e rivoluzionaria delle masse.
Questa mobilitazione reazionaria porta alla guerra imperialista e al fascismo. Il fascismo è l’espressione dei settori più reazionari del capitale finanziario. Questo vuol dire che non si può non legare la questione del fascismo a quella dell’imperialismo. In sostanza nell’imperialismo è insito il fascismo poiché quest’ultimo è solo l’espressione politica dei settori più reazionari del Capitalismo Monopolistico di Stato (inteso come fusione dei monopoli privati e di quelli pubblici con la macchina statale burocratico-militare). Settori che diventano inevitabilmente egemoni nella Borghesia Imperialista con l’accentuarsi della crisi generale del capitalismo, con lo sviluppo della tendenza alla guerra mondiale imperialista e con la lotta per prevenire e contrastare la tendenza alla rivoluzione proletaria mondiale.
Il Capitalismo Monopolistico di Stato tenta di costruire un blocco sociale ultrareazionario facendo leva sui settori privilegiati della piccola borghesia e della “società civile reazionaria” (partiti di potere, associazioni padronali, sindacati opportunisti, gruppi e associazioni movimentiste, ONG e No Profit, imprese cooperative e del privato-sociale, associazioni di volontariato, ecc.).
In sostanza, con l’imperialismo la borghesia diventa sempre più reazionaria e tende a smantellare l’ordinamento democratico-liberale basato sulla repubblica parlamentare e sugli istituti rappresentativi per sostituirlo, apertamente o sotterraneamente, con il corporativismo di Stato. Quindi quello che caratterizza il fascismo è in primo luogo la trasformazione dello Stato demo-liberale in uno Stato corporativo. Parte integrante di questo tipo di Stato è la formazione di una “società civile reazionaria” ossia di quel complesso di forze politiche, sindacali, sociali e culturali, apertamente reazionarie o più spesso falsamente liberali, progressiste e riformiste che, sostenute e alimentate dal Capitalismo Monopoliste di Stato svolgono un ruolo centrale nell’esercizio del dominio egemonico della grande borghesia.
Il diritto del lavoro nella cosiddetta “seconda repubblica”
La produzione legislativa in materia di diritto e processo del lavoro dal 1997 (cosiddetto Pacchetto Treu – governo Prodi 1) al 2023 (decreto lavoro al 1° maggio 2023 – governo Meloni) ha Ratificato lo spostamento dei rapporti di forza tra capitale e lavoro.
Secondo i dettami del liberismo, compito dello Stato è rimuovere ogni impedimento alla libera determinazione dei prezzi anche nel mercato del lavoro e la possibilità dell’impresa di soddisfare il proprio fabbisogno di manodopera con la massima flessibilità.
Flessibilità declinata sia in entrata che in uscita, con effetto di precarizzare la condizione dei lavoratori; la contropartita teorica della flessibilità avrebbe dovuto essere l’aumento di occasioni di lavoro e quindi la diminuzione della disoccupazione, ma la relazione tra i due fattori resta indimostrata e gli unici effetti certi sono stati l’aumento delle diseguaglianze sociali e la diminuzione della conflittualità sul posto di lavoro.
Il mercato del lavoro, del resto, è una componente dell’economia che, banalmente, sconta gli andamenti macroeconomici e ed è mistificatorio attribuirgli poteri taumaturgici rispetto al benessere complessivo della società. L’insistenza sulla flessibilità ha avuto la funzione attraverso la precarizzazione, di frantumare e disciplinare i lavoratori, comprimendo i salari e consentendo quindi il mantenimento di un certo margine di profitto per le imprese anche in periodi di crisi.
La normativa nazionale approvata a partire dal 1997 deve essere letta e interpretata alla luce della legislazione dell’Unione Europea, da cui spesso trova fonte e con la quale deve necessariamente entrare in relazione quando interpretata da avvocati e giudici.
Se i regolamenti sono direttamente efficaci nel nostro ordinamento, le direttive necessitano di recepimento attraverso apposita legge nazionale. Le direttive per loro natura, offrono un quadro di tutela minima, lasciando spazi teorici per norme nazionali di miglior favore.
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All’interno quindi di un orizzonte macroeconomico e di normazione euro-unitario va letta la precarizzazione del nostro mercato del lavoro avvenuta negli ultimi decenni.
La produzione normativa di cui parliamo ha in primo luogo avuto lo scopo di creare una pluralità di forme contrattuali accanto e in concorrenza al contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Tra di esse spiccano la scissione tra datore di lavoro e utilizzatore della forza-lavoro che è il sogno di ogni padrone, e l’ipocrita figura della collaborazione anziché della subordinazione: nel 1997 il cosiddetto pacchetto Treu (legge delega n. 196/1997) introduce così nel nostro ordinamento il lavoro interinale e la collaborazione coordinata e continuativa.
Altrettanto valore va dato alla creazione della collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co), figura di apparente lavoratore autonomo, che è in realtà un subordinato senza diritti.
Il Decreto legislativo n. 368/2001 (governo Berlusconi II) recepisce la direttiva UE sul lavoro a termine, mandando in soffitta un’altra fondamentale legge degli anni Sessanta, la n. 230/1962, che dettava norme molto rigide sul contratto di lavoro a termine. Ma sarà la cosiddetta Legge Biagi, il Decreto Legislativo n. 267/2003 (ancora il governo Berlusconi II) che avviene un ridisegno complessivo del mercato del lavoro nel senso della flessibilità: viene introdotta la somministrazione di lavoro e la regolamentazione delle relative agenzie per il lavoro; e poi le nuove tipologie di contratti di lavoro, come co.co.pro. (contratti a progetto), del contratto di lavoro ripartito, al contratto di lavoro occasionale; anche il contratto di apprendistato viene modificato, ampliandone i confini.
Contemporaneamente, la cosiddetta Legge Biagi allarga le tutele dei lavoratori in caso di cessione di azienda, o di un suo ramo e nel caso di lavoro nel ramo di appalti.
La Legge n. 183/2010, il cosiddetto collegato lavoro (governo Berlusconi IV) segna un’altra tappa fondamentale del percorso che si sta descrivendo. Vengono infatti imposti termini di decadenza molto stretti (60 giorni) per l’impugnazione stragiudiziale dei contratti a termine in materia di appalti e somministrazione irregolari ed in altri casi, nonché un termine di 180 giorni per la proposizione della causa; viene determinato un risarcimento-standard per il caso di nullità del termine apposto al contratto a termine illegittimo; viene ridefinito lo spazio della possibile impugnazione delle clausole contrattuali.
La cosiddetta Legge Biagi, infatti, con il vertiginoso aumento dei contratti atipici e precari, aveva avuto l’effetto di moltiplicare anche il contenzioso in materia: i datori di lavoro si erano sentiti liberi di applicare in modo brutale e su larga scala i multiformi contratti di lavoro che i legislatore offriva loro, ma l’effetto di una sentenza di nullità di detti contratti era per sempre la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con il pagamento delle relative retribuzioni e contribuzioni fin dall’inizio del rapporto di lavoro; il contenzioso giudiziale in materia era diventato vastissimo, con pesanti costi per le aziende, ed il governo quindi corse ai ripari con la Legge 183/2010.
Con la legge n. 92/2012, la cosiddetta legge Fornero (governo Monti) viene “riformato” (quanto la parola riforma è stata mistificata, una volta significava miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori, attualmente significa peggioramento) l’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, e quindi la reintegra nel posto di lavoro non diventa più l’effetto automatico della dichiarazione di illegittimità di un licenziamento. Come noto, il governo Monti subentra al governo Berlusconi in un momento di grave compromissione dei conti pubblici, accanto alla “riforma” delle pensioni la modifica dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, viene gabellata come misura anti-crisi, finalizzata all’aumento dell’occupazione. In base all’indimostrato teorema che l’imprenditore che può licenziare con un costo certo ha la tendenza ad assumere più facilmente. La realtà è che l’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, prevedendo sempre la reintegra in caso di licenziamento illegittimo, aveva una forte natura deterrente, più che sanzionatoria, dall’effettuare licenziamenti illegittimi.
Bisogna ricordare che dieci anni prima, il 22/03/2002 la CGIL di Cofferati, aveva portato in piazza tre milioni di lavoratori (secondo gli organizzatori) contro il tentativo del governo Berlusconi di “riforma” dell’art.18: in piazza c’era anche tutto lo stato maggiore degli allora Democratici di Sinistra: nel 2012 il Partito Democratico (segretario Bersani) faceva parte della maggioranza che appoggiava il governo Monti che “riformò” l’art. 18.
Nel 2014 il governo Renzi ha come Ministro del Lavoro Giuliano Poletti, presidente di Legacoop da dodici anni. uno dei primi atti del nuovo governo (nato nel febbraio 2014) è il cosiddetto decreto Poletti (decreto legge 20.3.2014) che liberalizza totalmente i contratti a termine (non necessità di alcuna causale per la stipula di un contratto a termine) per una lunghezza massima di 36 mesi.
Nel 2015 lo stesso governo approva il cosiddetto Jobs Act, composto da una serie di decreti che da un lato, portano a compimento la flessibilità in uscita avviata con la “riforma” dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori nel 2012, con la nascita del cosiddetto contratto a tutele crescenti per i lavoratori delle aziende dove è ancora applicato ai vecchi assunti l’art. 18 stesso: lo scopo dichiarato è monetizzare i licenziamenti a costi certi per le aziende.
Sotto un altro punto di vista, con il Jobs Act (D.L.gs. n. 81/2015) vengono ulteriormente allineate le norme che precarizzano i rapporti di lavoro che consentono la massima flessibilità nell’utilizzo della forza lavoro (ad esempio in materia di part-time).
Ma è la modifica di una norma di carattere processuale che assesta un altro colpo decisivo alla tutela dei lavoratori. Infatti, in base al testo originale dell’art.92, comma 2, codice di procedura civile, era invalsa la prassi di compensare le spese legali in caso di soccombenza di giudizio del lavoratore: i lavoratori che facevano causa e la perdevano erano condannati al pagamento a controparte delle spese legali (secondo la norma generale dell’art.91 e c.p.c. ) in rari casi; veniva data rilevanza alla posizione di “parte debole” del lavoratore e alla differenza di status economico tra le parti, al diverso impatto che una condanna al pagamento di lacune migliaia di euro poteva avere su una parte processuale piuttosto che sull’altra.
La legge n. 162/2014 (governo Renzi, ministro della giustizia Orlando) modifica l’art. 92, c. 2 c e 2 c.p.c. limitando la possibilità di compensare le spese legali a rari casi specificamente indicati: le pesanti condanne alle spese legali che iniziano a colpire i lavoratori hanno un effetto deterrente immediato sulla richiesta di tutela in sede giudiziaria. Nemmeno l’intervento della Corte Costituzionale, che con la sentenza n. 77/2018 amplia leggermente la possibilità della compensazione, modificherà la situazione venutasi a creare.
Il primo governo Conte con il decreto legge n. 87/2018, il cosiddetto decreto dignità, reintroduce alcuni limiti, alla stipula e rinnovo dei contratti a termine oltre dodici mesi, ponendo un freno alla stipula indiscriminata di contratti a termine.
Lo stesso governo, quasi al termine della sua esperienza, approvò il decreto legge n. 101/2019 che per la prima volta approntava una qualche tutela per i lavoratori su piattaforma.
Il governo Meloni, con il decreto legge approvato simbolicamente il 1/5/2023, ha cancellato i limiti introdotti al contratto a termine nel 2018.
Gli interventi di diritto sostanziale e processuale fino a qui descritti hanno peggiorato la condizione normativa dei lavoratori e diminuito la possibilità di tutela, contribuendo al mantenimento di bassi salari. Secondo i dati del Ministero della “Giustizia”, dal 2012 al 2021 le cause in materia di contratti a termine, sono diminuite del 91%; quelle di impugnazione del licenziamento per motivi economici del 66%; di impugnazione di licenziamento per motivi disciplinari dell’80%; quelle di impugnazione di licenziamento per giusta causa del 52%.
A questo punto vale la pena di ricordare, per completezza, altre due vicende di questi anni relative alla normazione in materia di lavoro.
La prima è il referendum abrogativo promosso dalla CGIL, nel 2016 su tre quesiti e che avrebbe dovuto tenersi su due quesiti nel 2017: la Corte Costituzionale non ammise il quesito sull’art.18, ammettendo invece quelli relativi alla tutela dei crediti dei lavoratori in materia di appalti e voucher. Il governo Gentiloni subentrando alla fine del 2016 al governo Renzi, provvide a recepire con una norma di legge, il contenuto del quesito sulla solidarietà negli appalti e ad abrogare le norme sui voucher, per immediatamente approvarne di nuove, cosicché il referendum non si tenne.
La seconda è il ruolo avuto in questi anni dalla magistratura: Corte Costituzionale, Corte di Cassazione, giudice di merito. È vero che si fanno molte meno cause di un tempo, ma indubbiamente il ricorso alla magistratura può risultare utile ed efficace.
Ma fin da ora va detto sull’art. 18 “riformato” nel 2012 e sulle tutele crescenti introdotte dal Jobs Act nel 2015 sono intervenute più sentenze della Corte Costituzionale, che ne hanno abrogato parti significative, ampliando la tutela dei licenziati; anche la Corte di Cassazione ha emanato diverse decisioni che mitigano l’impatto negativo sui lavoratori delle normative citate.
Consolidata, poi la giurisprudenza di merito che riconosce la natura subordinata dei rider, andando quindi oltre l’intervento legislativo del 2019. Ra
Infine, merita un capitolo a parte la serie di interventi della magistratura in quella che si potrebbe definire la materia del “salario minimo”. Come noto, l’art. 36 della Costituzione prevede che “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”. La norma è direttamente efficace e da sempre utilizzata dalla magistratura per applicare le retribuzioni previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro a rapporti di lavoro che non vi facevano direttamente riferimento. A partire dagli anni intorno al 2010, i giudici del lavoro hanno iniziato a ritenere contrari all’art, 36 della Costituzione, anche i minimi previsti da alcuni CCNL come quello sottoscritto dall’UNCI (Unione Nazionale Cooperative italiane), un’organizzazione cooperativistica, con CISAL e altri sindacati autonomi: la forbice tra questi minimi e quelli previsti dal CCNL, sottoscritti da CGIL, CISL e UIL era circa il 30%, da costringere la magistratura a intervenire.
La grossa novità di questi ultimi anni è stata anche che le retribuzioni previste dai CCNL sottoscritti dalle organizzazioni di categoria delle più grandi confederazioni sono state considerate ì, in certi casi, incompatibili con l’art. 36 della Costituzione. Le vicende del CCNL dei Servizi Fiduciari sottoscritto da CISL e CGIL, è arrivata fino in Cassazione e questa nell’ottobre 2023 ha definitivamente sancito l’illegittimità ed insufficienza dei minimi previsti da questo CCNL, confrontandoli con le statistiche ISTAT sulla soglia povertà, l’ammontare del reddito di cittadinanza, le retribuzioni previste da altri CCNL, regolanti settori analoghi e identiche mansioni.
Il diritto, la sua interpretazione ed applicazione, si conferma nella sua doppia natura di medicina e di veleno: rafforza o indebolisce, protegge o danneggia, a secondo di chi lo usi e per quali scopi.
Collettivo Comunista Metropolitano - Milano
20 marzo 2025